L'articolo è collocato nella Parte seconda, Ordinamento della Repubblica, Sezione II, La formazione delle leggi, della Costituzione e rivela come la prospettiva fondamentale con la quale fu affrontato il tema del bilancio attenesse ai rapporti tra Governo e Parlamento.
L'obbligo della copertura è stato, poi, esteso dai Regolamenti parlamentari anche alle minori entrate, che comportino indirettamente maggiori spese. L'art. 81, quarto comma, della Costituzione esprime, quindi, l'obbligo della copertura concreta delle spese a mezzo di entrate pubbliche.
Art. 81 Cost.: vanno colti i risvolti giuspolitici che presenta la procedura di approvazione a maggioranza assoluta, richiesta per gli extra-deficit straordinari di bilancio
Dispositivo dell'art. 81 Costituzione. Fonti → Costituzione → Parte II - Ordinamento della repubblica → Titolo I - Il parlamento → Sezione II - La formazione delle leggi. (1) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Articolo 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercito provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
La riforma dell'articolo 81 dispone, con una legge di attuazione, "l'istituzione presso le Camere di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio".
Evoluzione dell'articolo III Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947 Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
ART. 81 Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
La sessione di bilancio prima e dopo la riforma degli artt. 81 e 97 della Costituzione March 2020 Authors: Nicola Lupo LUISS Guido Carli, Libera UniversitĂ Internazionale degli Studi
Art. 81 ((Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei
ZUnlAsa.
art 81 costituzione prima e dopo